Primo protocollo opzionale della convenzione internazionale sui diritti civili e politici
Il Primo protocollo opzionale della convenzione internazionale sui diritti civili e politici è un trattato internazionale che prevede la possibilità - per i singoli cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici - di indirizzare petizioni individuali all'ICCPR, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite.
È stato adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 16 dicembre 1966, ed è entrato in vigore il 23 marzo 1976. A gennaio 2018 si contavano 35 Stati firmatari e 116 Stati membri.[1] Due tra gli Stati che hanno ratificato il trattato, Giamaica e Trinidad e Tobago, hanno ripudiato il Protocollo.
Riserve
modificaAlcuni Stati mantengono delle riserve e dichiarazioni interpretative all'applicazione del Primo protocollo opzionale:
- l'Austria non riconosce la giurisdizione dell'ICCPR nel considerare petizioni che sono già state esaminate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.[1]
- Cile, Croazia, El Salvador, Francia, Germania, Guatemala, Malta, Russia, Slovenia, Sri Lanka e Turchia considerano il Primo protocollo opzionale valido solo per i casi che sono sorti dopo l'entrata in vigore del trattato.[1]
- Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Turchia e Uganda non riconoscono la giurisdizione dell'ICCPR nel considerare petizioni che sono già state esaminate attraverso un'altra procedura internazionale.[1]
- Germania e Turchia non riconoscono la giurisdizione dell'ICCPR nell'accogliere petizioni previste dall'articolo 26 del Comitato, riguardante discriminazione ed eguaglianza davanti alla legge, eccetto che per i casi espressamente citati nell'articolo.[1]
- Guyana e Trinidad e Tobago non riconoscono la giurisdizione dell'ICCPR nell'accogliere petizioni riguardanti il loro uso della pena di morte.[1]
- il Venezuela non riconosce la competenza dell'ICCPR nell'accogliere petizioni riguardanti i reati in contumacia di offesa contro la repubblica.[1]