Spirituali militum curae
Spirituali militum curae è una costituzione apostolica di papa Giovanni Paolo II del 21 aprile[1] 1986. Con questo documento il pontefice emanò nuove disposizioni relative agli ordinariati militari in sostituzione della precedente normativa contenuta nell'istruzione Solemne semper della Congregazione Concistoriale del 23 aprile 1951[2] e in alcuni documenti successivi.[3]
Spirituali militum curae Costituzione apostolica | |
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Pontefice | Giovanni Paolo II |
Data | 21 aprile 1986 |
Anno di pontificato | VIII |
Traduzione del titolo | Alla cura spirituale dei militari |
Costituzione precedente | Divinus Perfectionis Magister |
Costituzione successiva | Pastor Bonus |
Contenuto
modificaLa Spirituali militum curae comprende un prologo, 14 articoli, alcuni costituiti da più commi, e una conclusione.
- Articolo 1
Ogni ordinariato militare, che può essere chiamato anche "ordinariato castrense", è una particolare circoscrizione ecclesiastica, assimilata ad una diocesi, ma retta da propri statuti, stabiliti dalla Santa Sede; gli statuti devono tener conto di eventuali accordi, convenzioni o concordati stipulati tra la Santa Sede e i singoli Stati.
- Articolo 2
Ogni ordinariato militare è retto da un Ordinario, normalmente un vescovo, che ha i medesimi diritti e doveri di un vescovo diocesano; l'Ordinario militare è nominato dal Papa e deve di norma essere libero da ogni altro incarico inerente alla cura pastorale dei fedeli.
- Articolo 3
L'Ordinario militare è membro di diritto della conferenza episcopale della nazione dove ha sede l'ordinariato militare.
- Articolo 4
Questo articolo definisce la giurisdizione dell'Ordinario militare, che è:[4]
- personale; l'Ordinario militare esercita la sua giurisdizione non su un territorio definito e delimitato, come nel caso delle diocesi, ma sulle persone che fanno parte dell'ordinariato, ovunque si trovino (anche in eventuali basi militari all'estero);
- ordinaria; l'Ordinario militare esercita la sua giurisdizione in forza dell'ufficio proprio che ha ricevuto, equiparato a quello dei vescovi;
- propria ma cumulativa; la giurisdizione dell'Ordinario militare è piena e sovrana[5], ma è detta cumulativa; infatti i militari, giuridicamente, fanno parte dell'Ordinariato militare, ma anche delle rispettive diocesi di provenienza o di residenza.[6]
- Articolo 5
Tutti i luoghi e le caserme dove vivono ed operano i militari, anche all'estero, fanno parte dell'ordinariato militare; tuttavia, in assenza dell'Ordinario militare e dei suoi cappellani, questi luoghi sono sottomessi alla giurisdizione del vescovo diocesano locale.
- Articolo 6
Fanno parte dell'ordinariato militare tutti i sacerdoti, secolari o religiosi, che hanno ottenuto il permesso dai rispettivi superiori per svolgere il loro servizio presso le forze armate. L'ordinariato militare può avere un seminario proprio per la formazione di sacerdoti. A norma del diritto, ogni ordinariato deve avere il consiglio presbiterale.
- Articolo 7
I sacerdoti che, nell'ordinariato militare, sono nominati cappellani, hanno gli stessi diritti e doveri dei parroci; la loro giurisdizione è tuttavia cumulativa con quella dei parroci diocesani locali.
- Articolo 8
Spetta all'Ordinario militare fare in modo che i religiosi che lavorano a servizio dell'ordinariato, mantengano i rapporti con le rispettive congregazioni o istituti religiosi di provenienza.
- Articolo 9
L'Ordinario militare e i suoi preti devono prendersi cura in modo particolare dei laici che fanno parte dell'ordinariato, promuovendone il loro ruolo attivo nell'evangelizzazione del mondo militare.
- Articolo 10
Oltre ai militari, fanno parte dell'ordinariato: i membri delle loro famiglie, se abitano con loro; tutti coloro che lavorano per le forze armate; coloro che frequentano le scuole militari; i degenti e coloro che lavorano negli ospedali militari; tutte le persone che operano nelle strutture per veterani militari.
- Articolo 11
L'Ordinario militare dipende dalla Congregazione per i vescovi oppure, nei Paesi di missione, dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.
- Articolo 12
È fatto obbligo agli Ordinari militari di presentare alla Santa Sede ogni cinque anni un rapporto sullo stato dell'ordinariato militare, e di fare la visita ad limina a norma del diritto.
- Articolo 13
Questo articolo stabilisce alcuni punti da prendere in considerazione nella stesura degli statuti propri degli ordinariati militari, e cioè: «il luogo della chiesa dell'ordinariato, la composizione della curia, la condizione ecclesiastica dell'ordinario e del resto del clero, il modo di provvedere in caso di sede vacante, i libri di registro e tutto ciò che riguarda il consiglio pastorale».[7]
- Articolo 14
L'ultimo articolo specifica la normativa sui tribunali di competenza nelle cause giudiziali che coinvolgono i fedeli dell'ordinariato militare.
Nelle conclusioni, fu stabilito che entro un anno dalla promulgazione della costituzione apostolica gli ordinariati militari già esistenti dovevano far approvare dalla Santa Sede i propri statuti.
Note
modifica- ^ Questa è la data della costituzione apostolica pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis. La versione italiana, diffusa online sul sito della Santa Sede, riporta invece la data del 24 aprile, a causa di un refuso tipografico; le altre traduzioni hanno la data corretta del 21 aprile.
- ^ Dal prologo della costituzione apostolica.
- ^ Baura, Studio sulla normativa degli ordinariati militari, nota 9.
- ^ Beyer, La Costituzione Apostolica "Spirituali Militum Curae" a proposito degli Ordinariati militari, pp. 21-217.
- ^ Questo concetto è maggiormente comprensibile se si tiene conto che nella legislazione precedente, i vicari castrensi non avevano "giurisdizione propria", ma "giurisdizione vicaria", agendo e governando il vicariato castrense a nome del Romano Pontefice.
- ^ Su questo punto, Eduardo Baura scrive: «La giurisdizione dell'Ordinario è cumulativa rispetto a quella dei vescovi diocesani ma non "concorrente", … perché la missione dell'Ordinario non è quella di sostituire il vescovo diocesano ma quella di svolgere una pastorale speciale che le diocesi non sono abitualmente in grado di compiere» (Baura, Il cammino giuridico degli ordinariati militari. A venticinque anni dalla Costituzione Apostolica "Spirituali militum curae", p. 12).
- ^ Baura, Studio sulla normativa degli ordinariati militari, p. 13.
Bibliografia
modifica- (LA) Costituzione apostolica Spirituali militum curae, AAS 78 (1986), pp. 481-486 (versione italiana)
- (ES) Juan Ignacio Arrieta, El Ordinariato Castrense. (Notas en torno a la Constitución Apostólica Spirituali militum curae), in «Ius Canonicum» 26 (1986), pp. 731-748
- Eduardo Baura, Studio sulla normativa degli ordinariati militari, in: E. Baura (ed.), Legislazione sugli ordinariati castrensi, Giuffrè, Milano 1992, pp. 3-57
- Eduardo Baura, Gli ordinariati militari dalla prospettiva della "communio ecclesiarum", in «Fidelium iura» 6 (1996), pp. 337–375
- Eduardo Baura, Il cammino giuridico degli ordinariati militari. A venticinque anni dalla Costituzione Apostolica "Spirituali militum curae", in: Congregatio pro Episcopis – Officium Centrale Coordinationis Pastoralis Ordinariatuum Militarium (ed.), "Spirituali militum curae". A 25 anni dalla promulgazione della Costituzione Apostolica. Atti del VI Convegno Internazionale degli Ordinariati Militari. III Corso di formazione dei Cappellani Militari Cattolici al Diritto Umanitario (Città del Vaticano 20-23 ottobre 2011), Città del Vaticano 2012, pp. 127-138
- Jean Beyer, La Costituzione Apostolica "Spirituali Militum Curae" a proposito degli Ordinariati militari, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 1 (1988), pp. 206-227; 2 (1989), 110-124
- (ES) Antonio Viana, La asimilación o equiparación canónica de los Ordinariatos militares con las Diócesis, in: AA.VV., Iglesia universal e Iglesias particulares – IX Simposio Internacional de Teología, Pamplona 1989, pp. 305–316
Voci correlate
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