Bozza Evoluzione dell'onere della prova nel processo tributario: Anche per quanto riguarda il processo tributario, l'onere della prova segue la regola derivata dal processo civile dell'art 2697 “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".[1] Questa applicabilità risale però a tempi recenti, influenzata dall'evoluzione di tre principali principi: la presunzione di legittimità, il principio del solve et repete, la posizione formale assunta dalle parti nel processo. In linea di principio dunque oggi, l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria per quanto riguarda i fatti costitutivi, mentre sul contribuente grava la prova dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi.[2]

  1. ^ DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  2. ^ E. Allorio, “Diritto processuale tributario”, Torino, 1969,.