AmourToutjours
Benvenuto su wiki!--Allenatore di C1 (msg) 18:40, 17 dic 2008 (CET)
AZIENDE COLLETTIVE O SOCIETÁ
Contratto di società (art 2247)
• È necessaria la presenza di almeno 2 o più persone denominate soci.
• È necessario il conferimento da parte dei soci, di beni e servizi che costituiscono i capitale o il patrimonio a disposizione.
• È necessario l’esercizio in comune di un’attività economica.
• Lo scopo è la ripartizione degli utili in proporzione alle quote di partecipazione.
È un atto costitutivo ridotto in forma scritta come scrittura privata con firme autenticate o come atto pubblico. L’atto costitutivo deve essere registrato entro 90 gg presso l’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
Società dio Persone
1) Sono la SnC (società in nome collettivo) e Sas (società in accomandita semplice). 2) Non hanno personalità giuridica, quindi non sono persone giuridiche.
3) La responsabilità dei soci nei confronti dei terzi (creditori sociali) è:
a) Illimitata: i soci rispondono per i debiti assunti; anche con il loro patrimonio personale
b) Solidale: i creditori sociali possono rivolgersi ad una qualsiasi dei soci. Il socio al quale si richieda il pagamento di un debito della società, è tenuto a versare l’importo corrispondente salva la possibilità di rivalersi nei confronti degli altri.
c) In via sussidiaria: i creditori sociali devono escutere prima il patrimonio della società, se questo non è sufficiente posso agire sul patrimonio personale dei singoli soci. 4) Hanno autonomia patrimoniale imperfetta
5) Nella Sas si devono distinguere due categorie di soci:
a) Soci accomandatari: per legge sono i soci che gestiscono l’attività della società e che quindi l’amministrano. Hanno responsabilità illimitata, solidale e in via sussidiaria.
b) Soci accomandanti: sono soci finanziatori cioè apportano capitale ma non possano compire atti di amministrazione. Hanno responsabilità limitata al capitale conferito.
6) Nelle società di persone il capitale sociale (somma dei conferimenti) è rappresentato da quote di partecipazione.
Società di Capitali
1) Atto di costituzione obbligatorio alla forma di atto pubblico
2) Registrazione dell’atto di costituzione presso l’ufficio del registro delle imprese con conseguente acquisto della personalità giuridica.
3) Autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della società rappresenta l’unica garanzia per i creditori sociali.
4) Responsabilità dei soci limitata al capitale conferito.
5) Le società di capitali sono:
a) SpA
i) Hanno capitale sociale diviso in azioni (titoli di capitali)
ii) Agiscono sotto denominazione sociale
iii) Sono società aperte: cioè raccolgono mezzi finanziari sui mercati regolamentari (borsa) o su mercati non ufficiali attraverso obbligazione (titoli di credito)
iv) Capitale sociale 120.000€
b) Sapa
i) Capitale sociale 120.00€
c) Srl:
i) Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione
ii) Agiscono sotto una denominazione sociale
iii) Sono società chiuse: i mezzi finanziari necessarie si ottengono attraverso altri mezzi.